Articoli Legislazione Amianto
Legislazione NazionaleDecreto 12 marzo 2008: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. (GU n. 110 del 12-5-2008)Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE
Dove si trova l’amianto
Il termine amianto indica in realtà sei diversi minerali fibrosi, con caratteristiche simili, come una grande resistenza al fuoco e alla trazione. Le miniere di amianto si trovano un po’ in tutto il mondo, e in alcuni Paesi, il Canada in testa, sono ancora attive.Mescolando le sue fibre con cemento, cartone, plastiche o anche vernici, si ottengono materiali leggeri, resistenti
Amianto Divieto d’uso in Italia
L'impiego dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992,[7] oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini
I rischi dell’amianto
I rischi dell’amianto La pericolosità dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è necessariamente pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di umidità etc.).Essendo l’asbesto un materiale fibroso e
DECRETO 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIODECRETO 18 settembre 2001, n. 468 - Regolamento recante: "Programmanazionale di bonifica e ripristino ambientale". (pubblicato nel SupplementoOrdinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOVista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;Visto il decreto legislativo 5 febbraio
DECRETO 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f),
MINISTERO DELLA SANITA'DECRETO 25 luglio 2001Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e dellemetodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendereinnocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992,n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".IL MINISTRO DELLA SANITA'di concerto conIL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEVisto il proprio
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicatanella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. 1 - (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre1998, n. 426)1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli
DECRETO 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f),
MINISTERO DELLA SANITA'DECRETO 25 luglio 2001Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e dellemetodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendereinnocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992,n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".IL MINISTRO DELLA SANITA'di concerto conIL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEVisto il proprio
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicatanella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. 1 - (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre1998, n. 426)1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli
DECRETO 20 agosto 1999 – Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norm
DECRETO 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologietecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuol'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999).IL MINISTRO DELLA SANITA'DI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO