Bonifiche Umbria Smaltimento Amianto Eternit Umbria

Circolare Ministero Sanità del 12.04.95, n° 7

Circolare Ministero Sanità del 12.04.95, n° 7
(S.Ord. n° 288 alla G.U.R.I. n° 091 – Serie Generale, Parte Prima del 19/04/95)
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l’applicazione del
decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale
amianto, si precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture
edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti
tecnici, sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto e’ utilizzato per la
coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti
contenenti amianto.
Le normative e le metodologie tecniche per le attività di manutenzione e custodia di tali
impianti tecnici, nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4 b e
5 b del decreto ministeriale 6 settembre 1994. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in
particolare l’obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all’organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea
applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto
segue.
a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali
siano presenti componenti contenenti in amianto.
Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque
finalizzati al buon funzionamento dell’impianto. In tali situazioni, in relazione alla tipologia
dell’intervento, si potrà ricorrere o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica delle
strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto Ministeriale 6 settembre 1994).
Ove l’intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione
dell’amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei
materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla
particolarità della situazione dell’intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare
dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della
zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l’area di decontaminazione, la protezione dei
lavoratori, le tecniche di rimozione, l’imballaggio dei rifiuti, l’allontanamento degli stessi, la
decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.
In tutti i casi la rimozione del confinamento potrà avvenire solo dopo la verifica
dell’avvenuta decontaminazione dell’area di lavoro. A tal fine si dovrà verificare che la
concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell’area confinata, risulti superiore a
quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell’intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potrà essere
effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica
in contrasto di fase (MOCF).
b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti
componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell’amianto da impianti
dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti
di un impianto. In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale
6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla
particolarità della situazione dell’intervento e alla tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti
bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6
settembre 1994.

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