Bonifiche Umbria Smaltimento Amianto Eternit Umbria

DECRETO 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f),

MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 25 luglio 2001
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992,
n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
IL MINISTRO DELLA SANITA’
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici
allegati, rispettivamente l’allegato 1, riguardante le disposizioni
relative agli interventi interessanti l’amianto a bordo delle navi,
l’allegato 2, l’utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il
cemento amianto e l’allegato 3, la scelta dei dispositivi di
protezione individuale per le vie respiratorie;
Rilevata la necessita’ di apportare alcune modifiche nel preambolo
del decreto e all’interno degli allegati 1 e 2;
Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei o mobili”, in particolare la sostituzione
dell’art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell’art. 10 e
nell’art. 3;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti
allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo
al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999,
all’ultimo capoverso al posto di: “Esperita la procedura di
informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che
modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE”,
leggasi: “Esperita la procedura di informazione prevista dalla
direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n.
98/48/CE”.
2. Il testo dell’allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, e’
cosi’ modificato.
Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: “Per
la localizzazione e la classificazione dei … si fa riferimento ai
criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e
alla tabella A) del presente decreto…”, leggasi: “Per la
localizzazione e la classificazione dei … si fa riferimento ai
criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994.
…”;
3. Il testo dell’allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20
agosto 1999, e’ cosi’ modificato, al posto di: “La conformita’ dei
rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali
richieste nell’appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4)…..”, leggasi: “La
conformita’ dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche
prestazionali richieste nell’appendice 1 (punti 1, 2 e 3) … … …
…”.
Aggiungasi dopo l’ultimo periodo la seguente frase:
“Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi
in commercio negli altri Paesi dell’Unione europea ovvero in Paesi
aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, si intendono
riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati,
accreditati in conformita’ alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali
certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa
nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.”.
4. Il testo dell’allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20
agosto 1999, e’ cosi’ modificato, al posto di: “Il committente dovra’
dare comunicazione dei lavori all’organo di vigilanza competente per
territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 11,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996″, leggasi:
“Il committente dovra’ dare comunicazione dei lavori all’organo di
vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni
sancite dall’art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999,
in particolare il rimando al caso previsto dall’art. 3, comma 3,
lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.”.
Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32,
risulta cosi’ modificato e corretto: nella parte relativa al
committente al posto della frase contenuta nella quarta icona:
“Redige notifica da inviare all’organo di vigilanza, art. 11/1C,
decreto legislativo n. 494/1996″, leggasi: “Redige notifica da
inviare all’organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n.
528/1999″; nella parte relativa all’organo di vigilanza al posto
della frase contenuta nella seconda icona: “Riceve e controlla la
notifica dell’impresa che esegue la bonifica”, leggasi: “Riceve e
controlla la notifica inviata dal committente prima dell’inizio dei
lavori di bonifica”.
5. Il testo dell’allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del
citato decreto 20 agosto 1999, e’ cosi’ modificato, al posto della
prima riga dove e’ scritto: “… … norma UNI CEI GN 45015 … ..”,
leggasi: “… … norma UNI CEI EN 45014 … ..”.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2001
Il Ministro della sanita’
Sirchia
Il Ministro delle attivita’ produttive
Marzano

Leave a comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.