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Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.
IL MINISTRO DELLA SANITA’ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ed in particolare l’art.
6, comma 3, e l’art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art.
12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto dettante disposizione per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture
edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli
per rendere innocuo l’amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all’impiego dell’amianto di cui all’art. 4 della legge medesima, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto;
DECRETA:
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, devono essere attuati in
base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai
criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di
acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante.
Art. 4.
Gli interventi di estrazione e l’uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi
contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Art. 5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono
essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione medesima.
Indice
Allegato 1 – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.
Allegato 2 – Criteri per la manutenzione e l’uso di unità prefabbricate contenenti amianto
Allegato 3 – Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito
di acqua potabile e non
Allegato 4 – Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle “pietre verdi” in funzione del loro contenuto di amianto
Allegato 5 – Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche

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