Bonifiche Umbria Smaltimento Amianto Eternit Umbria

DECRETO 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante: “Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. (pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti da imballaggio” modificato con integrazioni dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in
particolare gli articoli 17, 18 – comma 1, lettera n) e 22 – comma 5, che dettano
le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro
dell’industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanita’ del 25 ottobre
1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalita’ per la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in
particolare l’articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per
la classificazione degli interventi di interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo
ambientale”, ed in particolare l’articolo 1, che individua i primi interventi di
bonifica di interesse nazionale e prevede l’adozione, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di
un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo articolo 1 gli
ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i
soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita’ e
il trasferimento delle relative risorse, le modalita’ per il monitoraggio e il
controllo delle attivita’ di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi
disponibili;
Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale
individuati dalla legge n. 426/1998 e precisamente: Cengio e Saliceto del 20
ottobre 1999; Massa e Carrara del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29
dicembre 1999; Pieve Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio
2000; Casal Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000;
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000; Pitelli del 10
gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del 10 gennaio 2000;
Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10 gennaio 2000; Venezia-Porto
Marghera del 23 febbraio 2000, con i quali sono stati perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale individuati
dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l’articolo 114, commi
24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San
Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio, Pioltello e Rodano;
Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel
Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di
interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo
alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio
ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti gia’ individuati
dal legislatore come di interesse nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi
proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale quelli relativi ai seguenti
siti: Basse di Stura (Torino), Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto
(Stoppani), basso bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit
(Bari), Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi II,
Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi Saline e Alento,
comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito,
Trento Nord, Trieste.
Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n.
388/2000 e i siti individuati dal presente Programma nazionale di bonifica
devono essere perimetrati secondo le medesime procedure di cui alla legge n.
426/1998 e ritenuta l’opportunita’ di allegare al Programma nazionale le schede
tecniche illustrative dei siti nazionali dalle quali risultano, tra l’altro, la situazione
di inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale nonche’ le motivazioni della rilevanza nazionale degli
stessi;
Considerato l’elevato numero dei siti, la complessita’ delle situazioni presenti
negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di
contaminazione degli stessi, l’urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli
effetti dell’inquinamento, la necessita’, a tali scopi, di individuare puntualmente
le aree e di identificare il tipo ed il livello di contaminazione mediante adeguata
caratterizzazione analitica;
Ritenuta l’opportunita’ di demandare alle regioni, sulla base di appositi criteri,
l’individuazione dei soggetti beneficiari nonche’ la definizione delle modalita’, le
condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle
medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
Ritenuta l’opportunita’, in fase di prima applicazione, di ripartire le risorse
disponibili sulla base dei seguenti criteri e valutazioni:
a) criterio base di proporzionalita’, che tiene conto delle prime
indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o
comunque risultanti dall’istruttoria o desunti in via presuntiva sulla
base dell’estensione del sito, delle conoscenze disponibili sulle
caratteristiche dell’inquinamento e della natura degli interventi da
realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti nazionali un
primo contributo che consenta di avviare o proseguire l’attuazione
degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di
caratterizzazione;
b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle
caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti
dall’inquinamento del sito e dell’urgenza dell’intervento
limitatamente alla messa in sicurezza d’emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all’elenco dei primi siti di interesse nazionale
individuati dal legislatore;
g) somme gia’ stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge n.
426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate sara’
necessario avvalersi dell’ICRAM sulla base di apposita convenzione del Ministero
dell’ambiente, che definira’ i tempi, le modalita’ delle attivita’ di caratterizzazione
nonche’ le relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della
Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo 2001, n.
805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del
Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo 2001, n. 19423/S;
Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome espressa nella seduta del 8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di Stato n. 122/01
del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B, prot.
4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il Ministro ha chiesto
ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna di comunicare le
rispettive determinazioni in merito all’integrazione del Programma nazionale, e
piu’ precisamente l’intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi
dalle competenti commissioni parlamentari nell’elenco dei siti nazionali
individuati dal Programma, la indicazione delle somme da destinare a tali nuovi
siti con conseguente rimodulazione, a livello di ciascuna delle tre regioni, delle
somme ripartite dal Programma, e le schede tecnico-descrittive dei siti
medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna non
hanno comunicato la rispettiva intesa all’integrazione del Programma nazionale;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, della legge 9
dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a
siti ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 114, commi 24 e 25
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti
beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi
e delle modalita’ di trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalita’ per il monitoraggio e il controllo
sull’attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca
dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, nel rispetto dell’originaria allocazione regionale delle
risorse medesime;
g) individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi
prioritari.
Art. 3 – Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma
disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza
d’emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale, relativi ai seguenti siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall’articolo 1, comma 4,
della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata
nell’allegato A e nelle schede descrittive dell’allegato B;
b) i siti di interesse nazionale individuati dall’articolo 114, commi
24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano
elencati nell’allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede
riportate nell’allegato D;
c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma
sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettera n)
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall’articolo 15 del
decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati
nell’allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate
nell’allegato F.
2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura
di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.
Art. 4 – Interventi prioritari
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano gia’
stati realizzati interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di
caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e
di ripristino ambientale.
Art. 5 – Soggetti beneficiari
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, e’ ammesso nei confronti
dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto
aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad
oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non
provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro
soggetto interessato;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali
insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la
costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d’uso
siano avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque
conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad
uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all’articolo
17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data
anteriore all’entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo
responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o
amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche’ gli altri
soggetti privati responsabili dell’inquinamento, verificatosi prima
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all’articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere
gli interventi e le iniziative previsti dall’articolo 9, commi 1, 2 e 3
del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti
inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all’entrata in
vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti
reali o personali d’uso relativamente alle aree inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si
estendono altresi’ alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di
controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto al
soggetto responsabile dell’inquinamento.
Art. 6 – Criteri di finanziamento
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al
successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui
all’art. 3 secondo quanto previsto nell’allegato G; tali risorse sono destinate in
via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in
danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni. 2.
L’individuazione dei soggetti beneficiari nonche’ le modalita’, le condizioni e i
termini per l’erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche
mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto
previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di
finanziamento e modalita’ di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita’ di cui
al comma 1, all’approvazione dei relativi interventi di messa in
sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo
quadro economico delle spese da parte della regione, o del
commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il
commissario delegato provvedera’ anche alle successive variazioni
economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali
o di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori
nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in
corso d’opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture
strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il
soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente,
all’applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della
valutazione della congruita’ dei quadri economici di spesa relativa
ai singoli progetti approvati, nonche’ di una relazione tecnicoeconomica
comprensiva del cronogramma degli interventi e del
termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l’erogazione avverra’ per fasi successive, previa verifica
in corso d’opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini
preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e
definitiva.
Art. 7 – Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e’ svolto, anche ai
fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che
si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla conformita’ degli interventi ai progetti approvati sono effettuati
dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell’articolo 12 del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione
territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi
l’avanzamento fisico e finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell’ambiente
una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle
somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell’ambiente, anche avvalendosi dell’ANPA, ove rilevi gravi
inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione
competente l’adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse
di cui al successivo articolo 8, comma 3.
Art. 8 – Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con
provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d’intesa con
il Ministero dell’ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 5, comma 2, nonche’ nei casi di mancato rispetto
della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel
caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca puo’ altresi’ essere disposta in ogni altra ipotesi di grave
inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti,
nonche’ in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell’intervento anche
non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli
interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che
provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell’ambito dello
stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche’ quelle risultanti
dall’avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalita’ di
cui all’articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti
ricompresi nel Programma nazionale
Art. 9 – Fonti di finanziamento e modalita’ di trasferimento delle risorse
1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati
e’ finanziato con le risorse finanziarie rivenienti:
a) dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi’
come rifinanziato dalla tabella “D” della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e, per gli anni successivi, dall’annuale legge finanziaria in
relazione agli obiettivi determinati nel Documento di
programmazione economica e finanziaria;
c) dal fondo di rotazione di cui all’articolo 18, comma 9-bis, della
legge n. 349/1986, come introdotto dall’art. 114, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di
progetti e di interventi di risanamento ambientale;
e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con
decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;
f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione
degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle
regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 6, com-ma 1, nel rispetto dei criteri di
ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con
decreto del Ministero dell’ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale
oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilita’ speciale
dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del decreto di approvazione del presente Programma nazionale.
3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi gia’ finanziati e di appositi piani
finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai
singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di
caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di
tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I limiti di impegno, di cui all’articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla
contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali
ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di
credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di
ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a
regolare direttamente con gli istituti mutuanti l’ammortamento dei mutui per
capitale ed interessi.
Art. 10 – Convenzione con ICRAM
La convenzione con l’ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree
marine e’ stipulata dal Ministero dell’ambiente.
Art. 11 – Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a
favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l’applicazione
delle disposizioni stabilite dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e
dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Art. 12 – Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal
Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilita’, i criteri,
le procedure e le modalita’ stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n.
426/1998 si provvede all’integrazione del programma allegato al presente
decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera’ al trasferimento delle risorse alle regioni
o alla contabilita’ speciale dei commissari delegati per l’emergenza rifiuti nonche’
all’ulteriore ripartizione delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di
protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: MATTEOLI
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 296
Allegati e Note: Omissis ……

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