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Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 129

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 129

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 8 ottobre 2007, n. 1611, concernente “Linee guida per le Az. USL ai fini della valutazione delle strutture contenenti amianto”, nonché linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto e schema di relazione ex art. 9 legge 257/92.

L’allegato A alla citata delibera, riporta l’algoritmo che la ns. Regione ha deciso di adottare per la valutazione obbligatoria delle coperture esterne in cemento amianto.

Il protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica che sono a carico del proprietario del’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.

Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario del’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

–          designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

–          tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;

–          garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività i pulizia, gli interventi manutentivi e in occasioni di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;

–          fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

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