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Decreto Ministeriale del 12/02/1997 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.

Decreto Ministeriale del 12/02/1997
Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.
REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL’AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE.
I materiali sostitutivi dell’amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro
omologazione:
1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica
analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);
2) non devono contenere in concentrazione totale X 0,1% sostanze elencate nell’allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e
successive modificazioni che siano classificate “cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come
Tossica T” con la frase di rischio R45 “Puo’ provocare il cancro” o con la frase di rischio R49 “Puo’ provocare il cancro
in seguito ad inalazione”,
ovvero
classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2,
ovvero
classificate dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;
3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro X 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) diametro geometrico medio X 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico medio minore di 3 micron in
percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;
b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo
linee parallele all’asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l’asse
longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale
(C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla
Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;
c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al
precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto
con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220; [(vedi nota)]
4) i materiali sostitutivi dell’amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1/982 e successive modifiche.

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