Bonifiche Umbria Smaltimento Amianto Eternit Umbria

LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)

LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale. (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 – (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre
1998, n. 426)
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800
milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l’articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per
l’articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l’anno
2000, di lire 93.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l’anno
2002.
Art. 2 – (Disposizioni per le agenzie regionali per l’ambiente)
1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per
l’anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le
competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva
operatività di quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
(ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo
scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli
sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di
supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti
proposti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima,
dall’ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la
struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;
c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale,
ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi
informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio
idrogeologico.
2. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore
generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il
comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e
la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61».
3. I soggetti titolari degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico alla data di
emanazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque
non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 – (Contributi ad organismi internazionali per l’ambiente)
1. Per il pagamento della quota associativa dell’Italia all’Unione internazionale
per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
a decorrere dall’anno 2000.
2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno
2001.
3. Per l’esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla
legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l’anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.
4. Per l’attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il
funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino, di cui alla legge 14
ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dall’anno 2001,
rispettivamente di lire 600 milioni per l’attuazione della Convenzione di cui
all’articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il
funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all’articolo 3 della medesima
legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato
un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, destinato all’attuazione della Convenzione.
Art. 4 – (Emissioni di gas serra)
1. I programmi di cooperazione bilaterale per l’Italia con gli Stati dell’Europa
centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255,
al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono
contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle
emissioni di gas serra.
Art. 5 – (Personale del Ministero dell’ambiente e norme sulle risorse umane)
1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, sono sostituite dalle seguenti:
«b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle
procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l’inserimento
nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione
in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei
requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione
organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il
passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali
immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il
passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da
ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il
passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale
è elevata al 70 per cento;
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli
eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono
coperti, nel rispetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di
priorità:
1) mobilità del personale già dipendente da altre
amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria,
agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali approvate nell’ultimo quadriennio
decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sulla base di criteri adottati
con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione
alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero
dell’ambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche
funzionali VI, VII e VIII;».
2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti
assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti
economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono
destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a
lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di
erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della
contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 6 – (Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale)
1. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista
dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio
2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata
la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7 – (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)
1. All’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno
successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al
modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche
ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la
presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali recuperati dai
rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all’ANPA
ed all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell’espletamento dei compiti
attribuiti all’Osservatorio medesimo dall’articolo 26 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti,
ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.
3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di
gestione amministrativa di rifiuti con l’ausilio di nuove tecnologie telematiche, le
modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da
adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite l’ANPA e l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Art. 8 – (Aree naturali protette)
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell’ecosistema
delle riserve naturali dello Stato denominate «Saline di Cervia» e «Saline di
Tarquinia» è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di
Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo,
è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002 da assegnare all’Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale
«Costa teatina». Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti
massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001.
4. All’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive
modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:
«ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
5. Il Ministero dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all’istruttoria
tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui alla
lettera ee-quater) dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991,
introdotta dal comma 4 del presente articolo.
6. All’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923,
n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e
successive modificazioni, dopo le parole: «è dichiarato Parco nazionale
dell’Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «, Lazio e Molise».
7. Per favorire l’estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni
immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le
aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che
insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino
potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree naturali
protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro
dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che
lo richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio.
8. All’articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse
le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».
9. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere
sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero
dell’ambiente».
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle
leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la
spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle medesime aree
protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a
decorrere dall’anno 2000.
11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2,
comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è
incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue
a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 9 – (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina
sanzionatoria)
1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: «e di ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «nonchè la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza».
2. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,».
3. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
11 è inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito
per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale».
4. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
13-bis, è inserito il seguente:
«13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e
dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli
inquinamenti».
Art. 10 – (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di
materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità
stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura
superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto».
2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
la parola «CONAI», sono inserite le seguenti: «ha personalità giuridica di diritto
privato ed».
3. L’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
abrogato.
4. All’articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma
6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non
adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di
beni in polietilene importati o prodotti ed immessi
sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma
2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni
in polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della
metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma
6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti
a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso
di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di
beni in polietilene importati o prodotti ed immessi
sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma
2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni
in polietilene».
5. Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi
per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo
dell’Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti.
Art. 11 – (Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)
1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le
parole: «e non superiore ai tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non
superiore ai sei anni».
Art. 12 – (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22)
1. All’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono soppresse le parole da: «, compresa» fino alla fine della lettera.
2. All’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa
con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo
delle percentuali di cui al comma 1».
Art. 13 – (Tutela della «Posidonia Oceanica»)
1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia
Oceanica», è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il Ministro
dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull’evoluzione dei programmi
di mappatura.
Art. 14 – (Interventi di tutela dall’inquinamento marino)
1. L’articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le
parole: «in via prioritaria» di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono
esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione
dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, e ai
connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per «interventi di
bonifica del mare», da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla
definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata
legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale
delle conoscenze.
2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di
prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1° luglio 2001 la
segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto
marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci
esperti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne
stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche
del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi,
tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel
bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per
l’anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere,
pari a lire 450 milioni per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
Art. 15 – (Disposizioni in materia di attività mineraria)
1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9
marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie
previste dall’articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono
integrate con l’importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di
cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato
articolo 57 della legge n. 449 del 1997.
2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti
e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e
ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle
Marche, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e
gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla regione
Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 16 – (Norme per il Piemonte)
1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l’incremento del patrimonio boschivo
dei comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200 metri sul
livello del mare. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all’amministrazione provinciale di Cuneo,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi
migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 17 – (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella
tutela dell’ambiente)
1. Il nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di
Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.
2. Per l’attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da
realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le
priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la
spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere
nell’unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente.
3. All’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine senza che il parere sia stato
espresso, il Ministro dell’ambiente decide».
4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le
parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti:
«anche consorziati tra loro».
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito
delle proprie competenze, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima,
dell’ANPA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), può,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle
misure finalizzate a ridurre l’inquinamento nell’ambito dei piani del traffico di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci
possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto
comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico
o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in
materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla
specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento
«Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore
iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini, da
attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione
avviata con decreti del Ministro dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il
Ministro dell’ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione
del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i
criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività
connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all’anno 2000, mediante
utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell’unità previsionale di base 12.2.12 «piani di
disinquinamento» (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello
stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla
siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre
1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il
CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle
regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo
di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del
Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000
milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per
l’anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l’anno 2002, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 18 – (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che
hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
EMAS)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di cui
alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e
successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo
certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità
competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità
dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e
successive modificazioni;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento.
3. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni,
nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e
regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste.
4. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3
sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero
all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono
l’efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni
successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della
registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio,
del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più
grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle
norme di cui al comma 2, si applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti
di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.
Art. 19 – (Interventi per evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti non
biodegradabili di uso comune)
1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi
fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie
commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti
esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI
10785.
2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che
non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti
sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di
reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata,
dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la
sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell’entità dei fatti, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un
minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino
ad un massimo di due mesi della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. In tale caso
non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. È competente all’applicazione della
sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
Art. 20 – (Censimento dell’amianto e interventi di bonifica)
1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul
territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa
di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e
2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi
di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura,
prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture
periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali
regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Art. 21 – (Promozione di «Agende 21» e contabilità ambientale)
1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni
l’adozione delle procedure e dei programmi denominati «Agende 21», ovvero
certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle
attività di cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 ed azioni
di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il
Ministero dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire
per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni,
di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni
2001 e 2002.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo
109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui
alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 22 – (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)
1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il
seguente:
«Art. 53-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
– 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui
all’articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino
dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la
concessione della sospensione condizionale della pena
all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente».
Art. 23 – (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire
1.000 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2,
comma 1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6, dell’articolo 8,
commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450
milioni per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002 e a lire 10.050
milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. All’onere per l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2,
pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni,
dell’articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo
17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire
6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e quanto a lire 43.000 milioni
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8,
commi 2 e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 20,
comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire 44.000 milioni per
l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a lire 3.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l’anno 2001, 39.000 milioni
per l’anno 2002 e 2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 2001
CIAMPI
AMATO: Presidente del Consiglio dei Ministri
BORDON: Ministro dell’ambiente
Visto, Il Guardasigilli: FASSINO
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3833):
Presentato dal Minitro dell’arnbiente (RONCHI) il 23 febbraio 1999.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede deliberante, il 4 marzo
1999, con pareri delle commissioni Iª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1999.
Nuovamente assegnato alla 13ª cominissione, in sede referente, il 25 marzo 1999 con parere delle
commissioni, Iª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio
1999; I°, 14,15,22,27,28,29 luglio 1999,14 e 16 settembre 1999.
Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato il 26 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7280):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l’8 settembre
2000 , con pareri delle com missioni I, Il, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 19 settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30
novembre 2000; 6 dicembre 2000; 10, 16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio 200 1; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio
2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle
commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 e 28 febbraio 2001 ed approvato con
modificazioni il 1° marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3833-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001
con pareri delle com missioni Iª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato in aula ed approvato l’8 marzo 2001.
NOTE: Omesse (n.d.r.)

Leave a comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.