Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1992) (aggiornata con le modfiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)
Capo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Finalità [ nota 1 ]
1. La presente legge concerne l’estrazione, l’importazione, la lavorazione,
l’utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e
dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di
materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull’inquinamento da amianto.
2. Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è
ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità
massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto
forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti
equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che dispone, con proprio
provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché
determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della
commissione di cui all’articolo 4
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell’amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti
che comunque possano immettere nell’ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano
amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione
nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto
che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere
fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle
ammesse dall’articolo 3.
Art. 3 – Valori limite [ nota 2 ]
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento
dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite
fissati dall’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come
modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell’inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono
disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della
commissione di cui all’articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
«a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».
5. Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato
Capo II – Istituzione della commissione di valutazione e norme di
attuazione
Art. 4 – Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente, con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego
dell’amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
c) due esperti di problemi dell’igiene ambientale e della
prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della
sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell’ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell’Istituto superiore di sanità;
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA);
i) un esperto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese
industriali e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da
un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5 – Compiti della commissione
1. La commissione di cui all’articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all’articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell’Istituto superiore di
sanità e dell’ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale del personale del Servizio sanitario
nazionale addetto al controllo dell’attività di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e
il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento,
l’imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali,
in relazione alle necessità d’uso ed ai rischi sanitari ed ambientali,
avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di
enti operanti nel settore del controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell’amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per
gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto.
2. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro dell’ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 – Norme di attuazione
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della
commissione di cui all’articolo 4, la lista delle sostanze di cui all’articolo 23 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con
proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all’articolo
4 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei
materiali sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e
individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di
amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con
proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 10 della presente legge, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro
della sanità, il Ministro dell’ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all’articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
7. Le disposizioni concernenti l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi
costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di
settore ovvero di innocuità accertata dall’Istituto superiore di sanità.
Art. 7 – Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui
all’articolo 4 e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza
ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei
prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione
ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle
università e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III – Tutela dell’ambiente e della salute
Art. 8 – Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti che
contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 – Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle
operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento
e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati
gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto
che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e
le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui
all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei
lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed
essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 – Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione
dell’amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese
che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l’attività
estrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza
del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all’amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e
il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali
per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente
legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità
per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro
dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.
Art. 11 – Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell’ambiente promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il
Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di
Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 1 è
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l’anno 1992 e a lire 15 miliardi per l’anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)».
Art. 12 – Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui
all’articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici
tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi
processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i
risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni
di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
dell’albo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le
modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute
ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni
dell’amianto, che abbia i titoli di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della
presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la
localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I
proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati
relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute
ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per
l’adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati
registrati, ai fini del censimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come
la friabilità e la densità.
Capo IV – Misure di sostegno per i lavoratori
Art. 13 – Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato [ nota 3 ]
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,
impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far
valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti
delle disposizioni previste dall’articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di
richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di
cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento
di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se il
requsito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, individua i criteri per la selezione
delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il
numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri
di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l’accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda
irrevocabile per l’esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo,
entro trenta giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese
degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L’impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga
all’articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano
la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
accertate, l’impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione
e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all’INPS si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa
effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria
relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a
dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dal comma 2 presso l’Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall’Istituto medesimo, a
domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l’assegno di cui all’articolo 17 della legge 23
aprile 1981, n. 155. L’anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il
predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della
pensione una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una
somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilità. L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell’INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in
ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino,
individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente
articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica
altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui
alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e
integrazioni, e al relativo pagamento si applica l’articolo 111, primo comma, n.
1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
12. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi
per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando, per il 1992,
l’accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per
il 1993 e il 1994, l’accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Capo V – Sostegno alle imprese
Art. 14 – Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell’amianto, possono accedere al Fondo speciale
rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, per l’attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata
alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla
produzione di materiali innovativi sostitutivi dell’amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione
dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai
sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il
«Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del
Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l’istruttoria delle domande di
finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di
contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di
riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell’amianto e il
reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell’attività sulla base di
programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al
comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992
e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il
1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno
dal 1993)».
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
Capo VI – Sanzioni
Art. 15 – Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2
dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo 9,
comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle
attività delle imprese interessate.
Capo VII – Disposizioni finanziarie
Art. 16 – Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la protezione
dalla esposizione all’amianto».
2. Per la realizzazione dei piani di cui all’articolo 10 sono concessi contributi a
carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della
sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la protezione
dalla esposizione all’amianto».
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell’anno 1992, entro il
limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all’articolo 10, ai
fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione
dell’inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi,
mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall’anno 1993.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a
decorrere dall’anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a
base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella
(prevista dall’articolo 1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad
uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,
macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali
(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge).
N.d.R.
Nota 1) L’articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell’art. 16 della
legge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell’art. 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Nota 2) L’articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell’art. 16 della legge
24 aprile 1998, n. 128.