Agosto 2009

Legge 9 dicembre 1998, n. 426(Gazzetta ufficiale 14 dicembre 1998 n. 291)Nuovi interventi in campo ambientaleArticolo 1Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristinoambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali elagunari in concessione, anche in caso di loro

Decreto Ministeriale del 26/03/1998,Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenutol'omologazioneIL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATOIL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LACOMPETITIVITA'Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Decreto Ministeriale 7 luglio 1997Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualita' per l'idoneita' deilaboratori di analisi che operano nel settore "amianto".IL MINISTRO DELLA SANITA'Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente "Norme relative alla cessazione dell'impiegodell'amianto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1992 - seriegenerale - n. 87;Visto il decreto del

Decreto Ministeriale del 12/02/1997Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE.I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loroomologazione:1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronicaanalitica non deve

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATOVista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art.6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIVista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che all'art. 10 prevede l'adozione, da parte delle regioni edelle province autonome di Trento e di Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, didecontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivantidall'amianto;Visto, in particolare, l'art. 16, commi 2 e 3, che prevede che per

D.M. 26 ottobre 1995(Supp. ord. n° 66 alla G.U.R.I. n° 91 - Serie Generale, Parte Prima, del 18/04/96)“Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione ela bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.”IL MINISTRO DELLA SANITÀDI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO EDELL'ARTIGIANATOVista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative

D. Lgs. 17 marzo 1995, n° 114(G.U.R.I. n° 92 - Serie Generale, Parte Prima del 20/04/95)“Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamentodell'ambiente causato dall'amianto.”IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993, ed

Decreto Ministero Industria CommercioArtigianato 28 marzo 1995, n. 202Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamentoa valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amiantoIl Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianatoVista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme

Circolare Ministero Sanità del 12.04.95, n° 7(S.Ord. n° 288 alla G.U.R.I. n° 091 - Serie Generale, Parte Prima del 19/04/95)Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione deldecreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministerialeamianto, si precisa quanto segue.La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994,