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Amianto Divieto d’uso in Italia

L’impiego dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992,[7] oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l’estrazione e la lavorazione dell’asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all’amianto. All’art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un’esposizione al minerale nocivo. In particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell’esposizione (comma 6); per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma 7); per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni (comma 8).

In seguito alla normativa indicata, nel 1995 venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l’INAIL per l’accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l’INAIL procedeva all’accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite la cosiddetta CONTARP (Consulenza Tecnica di Accertamento dei Rischi Professionali); sulla base della mappa del rischio così predisposta e dei curricula professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati agli stessi gli attestati dell’eventuale periodo di avvenuta esposizione all’amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell’art. 47 della legge n. 326 del 2003, che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%. Prima degli anni ottanta, tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, ed il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio.[senza fonte] Nello specifico del settore marittimo, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi.

In assenza di una CONTARP, il singolo lavoratore può però incontrare severe difficoltà nel documentare in sede amministrativa la propria esposizione all’amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso ad un accertamento giudiziale. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all’INAIL per il rilascio dell’attestato è stata sottoposta ad un termine di decadenza di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, scaduto inutilmente il quale l’azione giudiziaria non è più proponibile

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